Tribunale di Fermo – Sez. Lavoro – Marzo 2021


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Nel marzo 2021 il Tribunale di Fermo, sezione Lavoro, ha pronunciato una sentenza che, pur riguardando un infortunio in un’azienda privata, parla in modo molto chiaro anche al mondo della Polizia Locale. Al centro della decisione c’è un principio che dovrebbe guidare ogni Comando e ogni Amministrazione: la formazione sulla sicurezza non è un adempimento burocratico da assolvere “tanto per”, ma un obbligo sostanziale che richiede serietà, competenza e metodo.

Traslato nel contesto della Polizia Locale e, in particolare, dell’addestramento all’uso degli strumenti di autotutela, questo significa che il modo in cui il Sindaco e il Comandante organizzano la formazione non è neutro né privo di conseguenze: dalle loro scelte possono nascere responsabilità personali, anche gravi.


La sentenza di Fermo: che cosa afferma davvero

Nel caso deciso dal Tribunale di Fermo, un lavoratore subiva un infortunio mentre utilizzava una macchina “formatrice” in un laboratorio. Nel processo penale prima, e poi nel giudizio civile, è stata riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro. Il cuore della motivazione è molto chiaro: l’infortunio è stato ricondotto a una formazione e informazione sui rischi insufficienti e inadeguate.

Il giudice ha rilevato che il lavoratore eseguiva la pulizia della macchina introducendo la mano nella parte inferiore, con i rulli ancora in movimento. Questa condotta, lungi dall’essere un gesto folle e imprevedibile, è stata letta come il sintomo di una mancata vera formazione: se l’azienda avesse istruito il dipendente in modo corretto, insistendo sulle procedure di sicurezza e sull’obbligo di fermare l’impianto prima di qualsiasi intervento, quella manovra non avrebbe dovuto verificarsi.

È stato considerato irrilevante il fatto che nel laboratorio fosse presente un cartello di segnaletica di sicurezza: un semplice avviso affisso al muro non dimostra affatto che il lavoratore sia stato formato, né garantisce che abbia compreso i rischi connessi al proprio ruolo. Ancora più significativo è l’accertamento che il lavoratore aveva “imparato il mestiere” grazie a un collega più esperto, e che il verbale aziendale di formazione non risultava neppure sottoscritto dall’infortunato.

Il Tribunale ha così affermato che la causa dell’infortunio risiedeva proprio nell’insufficiente e inadeguata informazione relativa ai rischi dell’attività svolta. L’eventuale imprudenza del lavoratore è stata ritenuta non abnorme, e quindi non idonea a escludere la responsabilità del datore di lavoro. In altre parole, il comportamento del dipendente rientrava nel rischio tipico dell’attività, che l’imprenditore era tenuto a prevenire attraverso una formazione autentica, non meramente formale.


Dal laboratorio al Comando: perché la sentenza parla anche alla Polizia Locale

Se passiamo dal contesto industriale a quello della Polizia Locale, l’analogia è più forte di quanto possa sembrare a prima vista. In luogo della macchina industriale possiamo collocare gli strumenti di autotutela: spray urticanti, bastoni estensibili, manette, armi da fuoco ove previste, tecniche di immobilizzazione e contenimento. Tutti questi strumenti sono a elevato impatto sul piano della sicurezza, sia per gli operatori sia per i cittadini, e il loro uso scorretto può provocare infortuni al personale, lesioni a terzi, oltre a conseguenze disciplinari e penali.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, a partire dal d.lgs. 81/2008 e dall’art. 2087 del codice civile, impone anche negli enti locali l’obbligo di valutare i rischi specifici collegati a tali strumenti e di conseguenza di assicurare una formazione mirata, strutturata e periodicamente aggiornata. Qui entrano in gioco le figure del Sindaco e del Comandante di Polizia Locale: il primo, di regola, riveste la qualifica di datore di lavoro ai fini prevenzionistici; il secondo è spesso dirigente o responsabile del servizio, destinatario di deleghe e comunque gestore operativo dell’organizzazione del Corpo.

La lezione che viene dalla sentenza di Fermo è che non basta poter mostrare un ordine di servizio, una circolare o una firma su un modulo per affermare di aver “fatto formazione”. Così come non è sufficiente appendere un cartello di avviso accanto a una macchina, nel contesto della Polizia Locale non è sufficiente distribuire due pagine sulle modalità di impiego dello spray o del tonfa, o confidare nel passaggio informale di esperienza tra colleghi anziani e neoassunti. La formazione che conta è quella effettiva, tracciabile, comprensibile, ancorata ai rischi concreti del servizio. Ed è qui che si apre il tema, spesso trascurato, di chi, concretamente, questa formazione la eroga.


Formazione professionale o attività sportiva travestita da corso?

In molti Comandi si osserva una tendenza a delegare l’addestramento alle tecniche operative e all’uso degli strumenti di autotutela a soggetti che provengono soprattutto dal mondo sportivo o marziale: associazioni sportive dilettantistiche, istruttori di discipline da combattimento, enti nati con finalità ricreative. Si organizzano così “corsi” che in realtà ripropongono schemi e logiche della palestra: sessioni intense di tecniche, poca o nessuna integrazione con la cornice normativa, scarsa attenzione alla prevenzione degli infortuni, assenza di una progettazione didattica calibrata sul lavoro di polizia.

Il rischio di questi approcci è duplice. Da un lato, gli agenti ricevono un addestramento che può essere anche fisicamente impegnativo, ma non necessariamente aderente alle reali condizioni di servizio: tecniche difficilmente applicabili con uniformi, giacconi, equipaggiamento; movimenti che non tengono conto della presenza di armi o strumenti in cintura; assenza di un reale collegamento con le procedure operative del Corpo. Dall’altro lato, manca spesso il tassello più delicato: l’inquadramento giuridico dell’uso della forza, la conoscenza puntuale dei limiti di legge, la consapevolezza delle responsabilità personali che derivano da ogni intervento.

Una formazione professionale per la Polizia Locale deve integrare, in modo organico, l’aspetto giuridico, quello tecnico-operativo e quello prevenzionistico. Non basta “saper combattere” o “insegnare difesa personale”; occorre conoscere la normativa su legittima difesa, uso legittimo delle armi, cause di giustificazione, saper contestualizzare ogni tecnica all’interno dei principi di necessità, proporzionalità e gradualità, saper valutare i rischi reali per l’operatore e per il fermato. Tutto questo richiede competenze che un’associazione nata per fare attività sportiva, se non si è strutturata appositamente in tal senso, di regola non possiede.


La scelta del formatore come fonte di responsabilità

Quando un Sindaco o un Comandante decidono di affidare la formazione su strumenti di autotutela a un soggetto esterno, stanno compiendo una scelta organizzativa che può esporli direttamente a responsabilità. Nel campo della sicurezza sul lavoro il datore non può limitarsi a “comprare un corso”; deve verificare che chi forma abbia requisiti di professionalità adeguati, esperienza specifica, un approccio coerente con le norme e con i rischi del servizio.

Se, in seguito, si verifica un incidente – per esempio un agente che si ferisce gravemente usando uno strumento in modo non corretto, o un cittadino che subisce lesioni importanti a causa di un uso sproporzionato di spray o bastone – gli organi inquirenti non guarderanno soltanto al comportamento del singolo operatore. Andando a ritroso, esamineranno che tipo di formazione era stata erogata, da chi, con quali contenuti, con quali qualifiche e con quale documentazione. Se emergerà che la formazione era improvvisata, affidata a soggetti privi di reali competenze professionali in ambito di polizia, non ancorata alla normativa e ai protocolli, la contestazione non riguarderà soltanto l’agente, ma anche chi quella formazione l’ha organizzata e autorizzata.

La sentenza di Fermo insegna proprio questo: quando l’evento dannoso è riconducibile a una formazione inadeguata, la responsabilità ricade sul datore di lavoro e, per estensione, sui dirigenti delegati. Nel nostro caso, il Sindaco e il Comandante rischiano di vedersi contestare violazioni agli obblighi di prevenzione, omissioni rispetto ai doveri di organizzare un sistema formativo adeguato, e di subire sia conseguenze penali (ad esempio per lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche) sia conseguenze civili e contabili, con eventuali azioni di regresso sugli importi risarcitori pagati dall’ente o dall’assicurazione.


Che cosa dovrebbe fare un Comandante prudente (e un Sindaco attento)

Da tutto questo discende una conseguenza pratica: la formazione e l’addestramento all’uso degli strumenti di autotutela devono essere progettati e affidati con la stessa cura con cui si sceglie una dotazione o si redige un regolamento. Un Comandante prudente, e un Sindaco consapevole delle proprie responsabilità, si preoccuperanno innanzitutto di individuare formatori che abbiano una comprovata esperienza nella formazione professionale degli operatori di polizia, non semplicemente una carriera sportiva. Chiederanno curricula, referenze, programmi dettagliati dei corsi, dimostrazioni di come verranno integrati aspetti giuridici, tecnici e di sicurezza sul lavoro.

Non si limiteranno a un singolo evento annuale, organizzato quasi come una vetrina, ma costruiranno un percorso formativo strutturato, aggiornato nel tempo, con momenti di verifica delle competenze acquisite. Pretenderanno documentazione puntuale: presenze nominali, contenuti svolti, eventuali prove pratiche, attestati che non siano meri “pezzi di carta”, ma che riflettano un apprendimento reale. In questo modo, oltre a elevare il livello professionale del Corpo, creeranno anche una traccia difensiva solida: in caso di contestazioni, potranno dimostrare di aver fatto quanto necessario per prevenire errori e abusi.


Conclusione: la formazione come presidio di tutela, non come optional

La vicenda affrontata dal Tribunale di Fermo dimostra che l’assenza o l’inadeguatezza della formazione può essere la chiave per attribuire responsabilità al datore di lavoro. Nel mondo della Polizia Locale questa realtà è ancora più evidente, perché la posta in gioco non è soltanto la salute del lavoratore, ma anche l’integrità fisica dei cittadini e la tenuta stessa della fiducia nella funzione di polizia.

Affidare la formazione a chiunque, o confonderla con attività sportiva generica, significa esporsi consapevolmente a rischi che potrebbero e dovrebbero essere evitati. Ogni volta che un Sindaco o un Comandante scelgono come e da chi far formare il proprio personale, stanno prendendo una decisione che li riguarda direttamente sul piano della responsabilità.

Una formazione professionale, seria, ben documentata e affidata a soggetti realmente competenti non è un di più: è uno degli strumenti più efficaci per proteggere gli operatori, i cittadini e gli stessi vertici dell’amministrazione. In questo senso, la sentenza di Fermo non è solo una pronuncia su un infortunio industriale, ma un monito chiaro a chi guida i Corpi di Polizia Locale: la sicurezza comincia da come si forma chi la deve garantire.


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Redazione

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