Istruttore di Tiro Professionale

I.D.T.

Un tempo, nel privato, esisteva solamente la figura del tirtore sportivo. Dal 2019, grazie agli schemi di certificazione delle competenze, la figura dell'istruttore di tiro professionale ha ottenuto riconoscimenti e validazioni a livello prefettizio, garantendo all'utilizzatore finale un elevato standard qualitativo.

CONOSCENZA
COMPETENZA
ABILITÀ

ISO 17024

L'UE ha sviluppato il Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) come strumento di "traduzione" per facilitare la comprensione e la comparabilità delle qualificazioni nazionali.

L'EQF cerca di sostenere la mobilità transfrontaliera di studenti e lavoratori, di promuovere l'apprendimento permanente e lo sviluppo professionale in tutta Europa.

Approfondisci

Organismo di Formazione

Enti professionali di formazione autorizzati all'erogazione degli enti certificatori.


Organismo di Verifica

Enti professionali autorizzati dagli enti certificatori per la somministrazione degli esami di certificazione.


Certificazione Competenze

La certificazione è rilasciata da enti autorizzati e controllati da Accredia


Ente di Certificazione

Accredia è l’Ente designato dal Governo italiano ad attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione.

LA NORMATIVA

F ino a prima della nascita dello schema di certificazione delle competenze dell'Istruttore di tiro, era difficile declinare la differenza tra Istruttore Sportivo ed Istruttore Professionale, cioè colui che forma coloro che utilizzano l'arma per fini professionali (operatori di sicurezza pubblica o detentori di porto d'arma ad uso difesa personale).
Oggi, con l'introduzione di questo nuovo schema di certificazione si è normata la figura professionale dell'Istruttore di Tiro, ponendo una prima linea di demarcazione tra ciò che è professionale e ciò che, al contrario, non lo è. In sostanza, tutti coloro che rivestendo la figura dell'istruttore di tiro sportivo ed operano in una Associazione Sportiva di qualsiasi tipologia o estrazione, sono abilitati, se in possesso di regolare tesserino tecnico, all'insegnamento di tecniche di tiro afferenti ad una disciplina sportiva, finalizzate solamente a gare o competizioni.
Tutti coloro che svolgono attività diverse dalle displine sportive, di fatto stanno contravvenendo alle disposizioni del CONI, oltre che commettere vari illeciti, in funzione del tipo di attività svolta.

REGOLAMENTO SPORTIVO

Con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, all'art. 2 “Attività” si legge: Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione: a) Motorio Sportive

  • 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
  • 2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
  • 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac-simile emanato dal CONI.
Molto spesso accade, soprattutto nel settore di tiro, che i punti sopra citati del regolamento non vengano rispettati, proprio per il fatto che vengono svolte attività che non rientrano nei punti sopra citati.

ASPETTO FISCALE NORMATIVO

Se una attività non rientra nell'ambito dell'associazione, anche se si cerca di farla passare come tale, ci si trova nel contesto di attività commerciale.
Cos'è quindi una attività commerciale?
Si definiscono attività commerciali:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici,
  • le attività di interesse generale (art. 5) se svolte in modo differente da quanto previsto dall'art. 79 comma 2;
  • le attività diverse di cui all'art. 6.

Va posta quindi particolare attenzione i punti 2 e 3 sopra citati, proprio perchè molte associazioni, volontariamente o involontariamente, contravvenendo alla norma che regolamenta il settore, promuovono e praticano: “[...] attività diverse svolte in modo differente [...]" eludendo la norma.
In particolare ciò avviene durante l'erogazione di corsi di formazione rivolti a soggetti iscritti all'associazione solamente per qualche evento sporadico e in tutte quelle occasioni in cui c'è promozione (pubblicità) attiva anche tramite passa-parola.

ASPETTO NORMO-GIURIDICO

L'uso delle armi, come pure di tutti i materiali esplodenti, è ben regolamentato dal TULPS e da specifici articoli del codice penale. Nello specifico, fare della formazione che esula dall'ambito sportivo, potrebbe generare l'ipotesi di impartizione e divulgazione di informazioni, definite sensibili, punibili con la reclusione da 5 a 10 anni, proprio in funzione del fatto che la legge non ravvede, nell'attività sportiva dichiarata, il nesso di coerenza tra ciò che dovrebbe essere fatto e ciò che realmente viene insegnato. Per la legge non si configura la responsabilità solamente di chi eroga o di chi partecipa, la configurazione del reato nasce in capo a tutti i soggetti coinvolti.

ASPETTO ASSICURATIVO

La copertura assicurativa, in caso di sinistro, se in fase di perizia emerge che l'attività svolta, non è riconducile ad una attività sportiva, ma bensì viene collocata in una categoria differente, o chi sta facendo l'istruttore non è in regola con i titoli, riconoscimenti e crediti SnaQ, ha tutto il diritto di non risarcire il danno o di rivalersi patrimonialmente sulle persone fisiche.

OPPORTUNITÁ

SAD International struttura ed ora formazione sia in ambito nazionale che internazionale, è in contatto e collaborazione con agenzia di sicurezza, investigazione e protezione. Tutti i nostri istruttori e formatori, essendo titolati possono ambire a lavorare o collaborare saltuariamente con i nostri partner o con la nostra struttura nei vari ambiti di impiego. Oltre a questo, forniamo tutto il supporto tecnico e legislativo per dare la possibilità ai nuovi istruttori di avviare i propri corsi a norma di legge. Riteniamo che la professionalità e i titoli siano valorizzati e resi noti a favore di tutti quei clienti che mettono nelle mani degli istruttori la loro formazione per una tutela della persona.

TEORIA

  • Area Comunicazione
  • Area Formazione
  • Area Giuridica
  • Area Psicologica

PRATICA

  • Uso e Maneggio armi in sicurezza
  • Movimentazioni
  • Ripari ed ingaggi
  • Addestramento low-light

OPERATIVITÀ

  • Sessioni Formative
  • Role Playing
  • Lavoro di gruppo

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

L’istruttore di tiro è quella figura professionale che si occupa di istruire, formare e/o addestrare tutti i soggetti che per attività lavorativa, professionale o per difesa personale, si trovano ad utilizzare un’arma da fuoco. Nel massimo rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, l’istruttore di tiro sarà quel professionista che, per abilità, competenze e conoscenze, tratterà sia in termini teorici che in termini pratici la formazione secondo D.Lgs 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro per ciò che concerne l’uso delle armi da fuoco. L’istruttore di tiro professionale, a differenza di quello sportivo che è regolamentato dal TSN (Tiro a Segno Nazionale), avrà come attività specifica quella di formare ed addestrare operatori di sicurezza pubblica e privata, oltre che GPG(1) , OSP(2) o personale IdV(3) , nonché privati cittadini che volessero approfondire le norme e le metodologie pratiche nell’uso in sicurezza dello strumento, puntando a far acquisire sicurezza, abilità e competenza a salvaguardia dell’utilizzatore e di terzi.

Nello specifico l’istruttore erogherà formazione ed addestramento così come previsto dall’articolo 73, c4 del D.Lgs 81/08. Tale formazione ed addestramento sarà erogato sia in forma teorica che pratica, sia ad amministrazioni pubbliche che società private o privati cittadini che desiderino raggiungere un più elevato grado di sicurezza e padronanza dello strumento in dotazione o uso. I livelli formativi raggiunti e quindi le certificazioni ottenute permetteranno all’istruttore di tiro di poter essere qualificato come istruttore e formatore secondo quando previsto dai criteri di qualifica della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, specificatamente per ciò che riguarda le armi da fuoco.

Sono previsti 3 livelli del profilo di Istruttore di tiro professionale, in funzione del livello di autonomia raggiunta, che possono meglio orientare sia il professionista in base al livello più adatto alle proprie esigenze, così come per tutte le altre parti interessate. L’istruttore di tiro, inoltre, in base al proprio livello tecnico, di conoscenza e di competenza, potrà erogare vari livelli di formazione ed addestramento.

LIV. I

Istruttore di Tiro

Profilo professionale associato al livello EQF 4, che permette di fare formazione agli operatori di sicurezza pubblica o privata e ai cittadini che usano il DPI per la difesa personale. Tale formazione sarà erogabile sotto la supervisione didattica di un istruttore supervisore

LIV. II

Direttore di Tiro

Profilo professionale associato al livello EQF 5 che permette di essere responsabile di un progetto formativo e quindi far da supervisore ad un livello base.

LIV. III

Formatore

Profilo professionale associato al livello EQF 6 che permette di divenire istruttore e formatore degli istruttori.

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