Abilitazione Spray O.C.

STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ABILITAZIONE SPRAY O.C.

LA NORMATIVA

Regolamento Regione Lombardia - 22 marzo 2019 , n. 5
Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'
(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

CAPO VII

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Art.15 (Strumenti di autotutela)
1. In attuazione dell'articolo 23 della l.r. n. 6/2015, il presente capo disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale in forza ai corpi e servizi operanti in Regione Lombardia. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato L, che è parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante e il bastone estensibile. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

Art. 16 (Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)
1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei corpi o dei servizi di polizia locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di polizia locale.
2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 17.
3. Il comandante o il responsabile di servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale. Nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

Art. 17 (Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela)
1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale per la polizia locale. Agli operatori che hanno frequentato il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di polizia locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articolano in una parte teorica ed in una parte pratica. La parte teorica ha una durata minima di 6 ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di 12 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti. Qualora il corso sia finalizzato all'uso di uno solo degli strumenti previsti dal presente regolamento, la durata minima del corso teorico-pratico deve comunque essere di almeno 18 ore.
3. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica. La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.
4. Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità di cui al comma 1, devono sostenere con cadenza biennale un corso di aggiornamento articolato con le modalità di cui al comma 2, al termine del quale viene rilasciato attestato di partecipazione, la cui copia deve rimanere agli atti del comando di polizia locale, ai sensi del comma 1.

STRUTTURA DEL CORSO

PARTE TEORICA

La parte teorica, che si sviluppa in 6 ore di formazione specifica, tratta i seguenti argomenti:

ASPETTO NORMO-GIURIDICO
Compiti, Mansioni e Ruoli degli agenti
Sentenze della CEDU - Diritti dell'uomo
La Verbalizzazione dell'evento

ASPETTO TECNICO
Caratteristiche degli strumenti di autotutela
Punti di forza e punti di debolezza
Cenni di anatonomia

ASPETTO PSICOLOGICO
Negoziazione e Gestione del conflitto
L'evoluzione della paura

ASPETTO OPERATIVO
Soggetti non collaborativi
Interazione della Pattuglia
Metodologie di intervento
Tutela dello strumento
Casi studio

PARTE PRATICA

La parte PRATICA, che si sviluppa in 12 ore di formazione specifica, tratta i seguenti argomenti:

ASPETTO OPERATIVO
Impugnature ed estrazioni
Gestione degli angoli di lavoro
Tecniche di dissuasione (distanziamento)
Tecniche di protezione
Tecniche di ritenzione
Tecniche di contenimento
Tecniche di utilizzo individuale
Tecniche di utilizzo in team

EROGAZIONE

Programmiamo formazione sia presso i comandi di Polizia Locale che presso strutture terze nelle quali aggregare più operatori proveninenti da vari comandi o consorzi.

Grazie ad istruttori professionali (non sportivi) certificati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro d.Lgs 81/08, siamo in grado di offrire una copertura completa in: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana

Verifica tutte le attività in programma:

Calendario

Organismo di Formazione

Ente di formazione e aggiornamento professionale certificato ISO21001 aderente alle normative nazionali e regionali in merito all'abilitazione e aggiornamento periodico per l'uso degli strumenti di autotutela


Organismo Riconosciuto

Grazie all'impiego di professionisti certificati secondo la norma ISO17024 siamo in grado di offrire ai comandi di polizia una formazione certificata in linea con le disposizioni di legge, garantendo professionalità e congruità con quanto previsto dalle normative vigenti.


NOTA

L'erogazione di formazione professionale, da parte di associazioni sportive o di istruttori con solo riconoscimenti sportivi non rientrano tra le condizioni richieste a livello normativo sulle conoscenze e competenze del formatore come previsto dal d.lgs 81 del 2008.
Se tali requisiti non vengono rispettati, tutta la formazione viene invalidata.

La formazione certificata, non costa di più, vale di più.

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