STRUMENTI DI AUTOTUTELA
ABILITAZIONE SPRAY O.C.
LA NORMATIVA
Regolamento Regione Lombardia - 22 marzo 2019 , n. 5
Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli,
delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali
di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo
24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia
locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'
(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )
CAPO VII
CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE
Art.15 (Strumenti di autotutela)
1. In attuazione dell'articolo 23 della l.r. n. 6/2015, il presente capo disciplina i tipi e
le
caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di
autotutela per gli operatori di polizia locale in forza ai corpi e servizi operanti in Regione
Lombardia. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato L,
che è parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per strumenti di autotutela lo spray
irritante
e il bastone estensibile. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente
difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.
Art. 16
(Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di
autotutela)
1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei corpi o dei
servizi di polizia locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di
autotutela agli operatori di polizia locale.
2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono
assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di
cui all'articolo 17.
3. Il comandante o il responsabile di servizio, nel rispetto di quanto previsto nel
regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, individua gli strumenti di autotutela
ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla
persona e che non siano classificati come arma. Il comandante del corpo o il responsabile del
servizio di polizia locale provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di
quanto indicato nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale. Nel regolamento del
corpo o del servizio di polizia locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro
di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in
carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a
consumo o a deterioramento.
Art. 17
(Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela)
1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del
programma formativo regionale per la polizia locale. Agli operatori che hanno frequentato il corso
con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale
per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere
agli atti del comando di polizia locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel
provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articolano in una parte
teorica
ed in una parte pratica. La parte teorica ha una durata minima di 6
ore durante le quali devono
essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono
essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso
di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di 12 ore,
durante le quali gli operatori,
ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le
tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti. Qualora il corso sia finalizzato all'uso
di uno solo degli strumenti previsti dal presente regolamento, la durata minima del corso
teorico-pratico deve comunque essere di almeno 18 ore.
3. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale
strutturato in una
prova
pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue
l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica. La prova teorica, da svolgere in forma
scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una
esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili,
nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.
4. Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela, che abbiano ottenuto l'attestato
d'idoneità di cui al comma 1, devono sostenere con cadenza biennale un
corso di aggiornamento
articolato con le modalità di cui al comma 2, al termine del quale viene rilasciato attestato di
partecipazione, la cui copia deve rimanere agli atti del comando di polizia locale, ai sensi del
comma 1.
STRUTTURA DEL CORSO
PARTE TEORICA
La parte teorica, che si sviluppa in 6 ore di formazione specifica, tratta i seguenti argomenti:
ASPETTO NORMO-GIURIDICO
Compiti, Mansioni e
Ruoli degli agenti
Sentenze della CEDU
- Diritti dell'uomo
La Verbalizzazione
dell'evento
ASPETTO TECNICO
Caratteristiche
degli strumenti di autotutela
Punti di forza e
punti di debolezza
Cenni di anatonomia
ASPETTO PSICOLOGICO
Negoziazione e
Gestione del conflitto
L'evoluzione
della paura
ASPETTO OPERATIVO
Soggetti non
collaborativi
Interazione della
Pattuglia
Metodologie di
intervento
Tutela dello
strumento
Casi studio
PARTE PRATICA
La parte PRATICA, che si sviluppa in 12 ore di formazione specifica, tratta i seguenti argomenti:
ASPETTO OPERATIVO
Impugnature ed
estrazioni
Gestione degli
angoli di lavoro
Tecniche di
dissuasione (distanziamento)
Tecniche di
protezione
Tecniche di
ritenzione
Tecniche di
contenimento
Tecniche di
utilizzo individuale
Tecniche di
utilizzo in team
EROGAZIONE
Programmiamo formazione sia presso i comandi di Polizia Locale che presso strutture terze nelle quali aggregare più operatori proveninenti da vari comandi o consorzi.
Grazie ad istruttori professionali (non sportivi) certificati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro d.Lgs 81/08, siamo in grado di offrire una copertura completa in: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana
Verifica tutte le attività in programma:
Organismo di Formazione
Ente di formazione e aggiornamento professionale certificato ISO21001 aderente alle normative nazionali e regionali in merito all'abilitazione e aggiornamento periodico per l'uso degli strumenti di autotutela
Organismo Riconosciuto
Grazie all'impiego di professionisti certificati secondo la norma ISO17024 siamo in grado di offrire ai comandi di polizia una formazione certificata in linea con le disposizioni di legge, garantendo professionalità e congruità con quanto previsto dalle normative vigenti.
NOTA
L'erogazione di formazione professionale, da parte di associazioni sportive o di istruttori con solo riconoscimenti sportivi non
rientrano tra le condizioni richieste a livello normativo sulle conoscenze e competenze del formatore come previsto dal d.lgs 81 del 2008.
Se tali requisiti non vengono rispettati, tutta la formazione viene invalidata.
La formazione certificata, non costa di più, vale di più.
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