le aziende sono in regola con le normative vigenti in materia di rischi specifici derivanti dalle missioni all’estero?
SCOPRIAMOLO
La senza “Bonatti” ha creato giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro per ciò che riguarda i dipendenti e i dirigenti impiegati in missioni all’estero.
La sentenza ha preso posizione su una pluralità di questioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di responsabilità degli enti, prescindendo dalle particolarità degli eventi. Le conclusioni esplicitate dal GUP di Roma hanno demarcato in modo chiaro i nuovi e maggiori oneri a carico dei datori di lavoro per limitarne le responsabilità penali.
L’internazionalizzazione, un fenomeno che da qualche decennio, complice anche la crisi del mercato interno, si è molto sviluppato, ha reso sempre più diffuso l’invio di lavoratori, dirigenti e commerciali all’estero, spesso anche in territori un po’ difficili. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in un paese estero, impone per legge alla Società titolare del rapporto di lavoro di informare, formare ed affrontare i rischi connessi alla missione. Questi rischi aumentano quando il luogo in cui viene espletato il lavoro si trova in ambienti potenzialmente ostili, comportando una ipotesi di responsabilità penale in capo ai membri del consiglio di amministrazione e a contestazioni 231 a carico della Società per violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza, nel caso in cui tali rischi non venissero adeguatamente presi in considerazione e gestiti.
È stata posta maggiore attenzione al fatto che tutti i soggetti deputati alla sicurezza, a qualsiasi livello e in accordo con il vertice deve collaborare con il fine di mitigare quanto più possibile qualsiasi tipo di rischio, in conformità a quanto affermato in materia di cooperazione colposa dalle S.U. n. 38343/2014, nella nota sentenza Espenhahn e altri.
Con questo punto viene messo in evidenza che non è possibile redigere un DVR in modo standard e senza prestare attenzione ai rischi attinenti al contesto storico, culturale, geografico, ambientale, sociale, religioso in cui l’attività lavorativa verrà svolta, e soprattutto non si può pensare ad un DVR statico ma bensì dinamico, procedendo ad un continuo aggiornamento e monitoraggio dell’evoluzione dello stesso, così da poterlo adeguare al reale livello di rischio o di minacce cogenti.
Tra gli obblighi in capo ai datori di lavoro, al direttivo e quindi ai responsabili di riferimento, c’è sicuramente quello della corretta e puntuale informazione, formazione e training specifico finalizzato a contrastare le minacce e a mitigarne i rischi specifici. Tali obblighi sono ben definiti e specificati nei decreti legislativi n. 81 del 2008 e n. 231 del 2001, i quali delineano in modo chiaro ed inequivocabile sia le responsabilità derivanti da inadempienze, imprudenze o imperizie che le metodologie.
I numeri riportati dalla raccolta dati mondiale condotta da mondòpoli mettono in evidenza che il rischio c’è e dal punto di vista previsionale non è semplicissimo da contrastare. Oggi nel mondo si verificano più di 440 disastri naturali di elevato impatto all’anno e coinvolgono più di 50 milioni di persone provocando danni per più di 200 miliardi di dollari.
Ultimo rapporto GPI relativo ai paesi più sicuri e meno sicuri del mondo nel 2021.
Fonte visionofhumanity
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