TRAVEL SECURITY

le aziende sono in regola con le normative vigenti in materia di rischi specifici derivanti dalle missioni all’estero?

SCOPRIAMOLO

COOPERAZIONE COLPOSA IN DELITTO DOLOSO

La senza “Bonatti” ha creato giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro per ciò che riguarda i dipendenti e i dirigenti impiegati in missioni all’estero.

DI COSA SI TRATTA?

La sentenza ha preso posizione su una pluralità di questioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di responsabilità degli enti, prescindendo dalle particolarità degli eventi. Le conclusioni esplicitate dal GUP di Roma hanno demarcato in modo chiaro i nuovi e maggiori oneri a carico dei datori di lavoro per limitarne le responsabilità penali.

Sentenza Bonatti

L’internazionalizzazione, un fenomeno che da qualche decennio, complice anche la crisi del mercato interno, si è molto sviluppato, ha reso sempre più diffuso l’invio di lavoratori, dirigenti e commerciali all’estero, spesso anche in territori un po’ difficili. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in un paese estero, impone per legge alla Società titolare del rapporto di lavoro di informare, formare ed affrontare i rischi connessi alla missione. Questi rischi aumentano quando il luogo in cui viene espletato il lavoro si trova in ambienti potenzialmente ostili, comportando una ipotesi di responsabilità penale in capo ai membri del consiglio di amministrazione e a contestazioni 231 a carico della Società per violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza, nel caso in cui tali rischi non venissero adeguatamente presi in considerazione e gestiti.

Quali obblighi per le aziende?

Tenere conto della divisione dei compiti e delle responsabilità attuata nella propria realtà aziendale, e di conseguenza adempiere agli obblighi di garanzia non ignorando la presenza di altri soggetti parimenti responsabili sotto altri profili, ma cooperando con essi.

È stata posta maggiore attenzione al fatto che tutti i soggetti deputati alla sicurezza, a qualsiasi livello e in accordo con il vertice deve collaborare con il fine di mitigare quanto più possibile qualsiasi tipo di rischio, in conformità a quanto affermato in materia di cooperazione colposa dalle S.U. n. 38343/2014, nella nota sentenza Espenhahn e altri.

Prevedere, disciplinare ed inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi tutti i rischi caratterizzanti l’attività lavorativa, individuati attraverso un valutazione “sostanziale” e non meramente formale degli stessi, tenendo conto perciò non soltanto dei fattori di rischio richiamati da specifiche norme del T.U. 81/2008 ma considerando tutti i rischi prevedibili in rapporto alla specifica attività richiesta.

Con questo punto viene messo in evidenza che non è possibile redigere un DVR in modo standard e senza prestare attenzione ai rischi attinenti al contesto storico, culturale, geografico, ambientale, sociale, religioso in cui l’attività lavorativa verrà svolta, e soprattutto non si può pensare ad un DVR statico ma bensì dinamico, procedendo ad un continuo aggiornamento e monitoraggio dell’evoluzione dello stesso, così da poterlo adeguare al reale livello di rischio o di minacce cogenti.

Non limitarsi a prevedere e attuare misure cautelari idonee in astratto e sulla base di un giudizio ex ante a tutelare i propri lavoratori, ma adoperarsi per includere le stesse in un sistema organizzativo aziendale che conferisca a tali regole carattere cogente in grado di assicurarne l’applicazione e rendere possibile la sanzionabilità di comportamenti contrari, mediante l’utilizzo degli strumenti disciplinati e previsti dai decreti legislativi n. 81 del 2008 e n. 231 del 2001

Tra gli obblighi in capo ai datori di lavoro, al direttivo e quindi ai responsabili di riferimento, c’è sicuramente quello della corretta e puntuale informazione, formazione e training specifico finalizzato a contrastare le minacce e a mitigarne i rischi specifici. Tali obblighi sono ben definiti e specificati nei decreti legislativi n. 81 del 2008 e n. 231 del 2001, i quali delineano in modo chiaro ed inequivocabile sia le responsabilità derivanti da inadempienze, imprudenze o imperizie che le metodologie.

01

Travel Health

Sicurezza sanitaria degli operatori che viaggiano all’estero per lavoro

02

Travel Safety

Sicurezza derivante da minacce accidentali come quelle naturali

03

Travel Security

Sicurezza derivante da minacce di matrice criminosa

persone colpite da disastri naturali nel 2021

ASIA MERIDIONALE
0
ASIA OCCIDENTALE
0
AFRICA ORIENTALE
0
AMERICA DEL SUD
0

I numeri riportati dalla raccolta dati mondiale condotta da mondòpoli mettono in evidenza che il rischio c’è e dal punto di vista previsionale non è semplicissimo da contrastare. Oggi nel mondo si verificano più di 440 disastri naturali di elevato impatto all’anno e coinvolgono più di 50 milioni di persone provocando danni per più di 200 miliardi di dollari.

quando viaggiamo all’estero siamo veramente preparati ad affrontare eventi di questa portata?

2021 – GPI (Global Peace Index)

Ultimo rapporto GPI relativo ai paesi più sicuri e meno sicuri del mondo nel 2021.

Fonte visionofhumanity

AMBITO SAFETY E SECURITY

MIGLIORI

Norvegia

Islanda

Svizzera

Danimarca

Giappone

PEGGIORI

Afghanistan

Venezuela

Yemen

Sud Sudan

Iraq

DURANTE I CONFLITTI

MIGLIORI

Botswana

Bulgaria

Islanda

Irlanda

Mauritania

PEGGIORI

Siria

Afghanistan

Yemen

Somalia

Libia